Incentivi per i privati

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di ricarica.

Incentivi e detrazioni fiscali per i privati: scopri le ultime novità

Detrazione al 50% in dieci anni per importi fino a 3000€. Scopri chi ne ha diritto

Detrazione fiscale 50% per wall-box e stazioni di ricarica per auto elettriche

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la detrazione fiscale al 50% in 10 anni per le spese sostenute per acquistare e installare una stazione di ricarica per veicoli elettrici.
Quali spese possono beneficiare della detrazione?
Le spese documentate e sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 che riguardano:
– acquisto della stazione di ricarica;
– installazione della stazione di ricarica;
– aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).
L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a € 3.000 (per cui la detrazione massima è pari a € 1.500).

Come ottenere la detrazione fiscale per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere documentate e i relativi pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non è richiesto l’utilizzo di un bonifico bancario particolare per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico (può essere fatto un normale bonifico bancario).
Consigliamo (ma non è richiesto dalle norme attualmente in vigore) di inserire nella causale del bonifico il riferimento alla legge (“art. 16-ter del DL 4 giugno 2013, n. 63), il proprio codice fiscale e la nostra partita IVA (05183850964).
L’importo che può beneficiare della detrazione dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Quali caratteristiche devono avere le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le stazioni di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 *.

* Articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

d) punto di ricarica di potenza standard:
un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie: 
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

Chi può beneficiare della detrazione fiscale?

La Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

“Considerato che la disposizione in commento non pone alcun vincolo di natura soggettiva (visto il generico richiamo ai “contribuenti”), il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.”

Riferimenti normativi

– LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1039 (Legge di Bilancio 2019) (link)

– DECRETO 20 marzo 2019 (Decreto attuativo incentivi veicoli elettrici): Disciplina applicativa dell’incentivo «eco-bonus» per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO 2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019) (link)

– Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate (link)

– CIRCOLARE N. 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019 (link)

Questi riferimenti normativi ed eventuali modifiche / integrazioni successive sono l’unica fonte ufficiale da tenere in considerazione.
E-STATION non assume responsabilità in caso di errata applicazione delle norme da parte del Cliente finale e/o errata interpretazione dei contenuti di questa pagina, che è e rimane una guida sintetica all’applicazione della detrazione fiscale e non vuole sostituire le relative norme e leggi.

Potrebbe interessarti l’approfondimento sulla detrazione fiscale al 110% in 5 anni per l’acquisto e installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici introdotta il 20 maggio 2020 dal Decreto Rilancio a seguito di emergenza sanitaria Covid-19.

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